MASE e GSE - energy release, pubblicate le regole operative di accesso per le energivore

martedì 5 novembre 2024

MASE/GSE - energy release, pubblicate le regole operative di accesso per le energivore: entro quindici giorni il bando GSE. Gli impianti di rinnovabili dovranno entrare in esercizio entro il termine di 40 mesi successivi

Pubblicato il decreto direttoriale del ministero dell'Ambiente che approva le regole operative per l'accesso all'energy release, meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili da parte delle imprese energivore. Entro 15 giorni il Gestore dei servizi energetici pubblicherà il bando e il portale dedicato, i soggetti interessati potranno presentare una manifestazione d'interesse entro i sessanta giorni successivi

Firmato dal direttore della Direzione generale mercati e infrastrutture energetiche del ministero dell'Ambiente, Alessandro Noce, il decreto direttoriale che attua il decreto ministeriale dello scorso luglio sulla disciplina del meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili da parte delle imprese energivore, cosiddetto energy release. Entro quindici giorni, il GSE pubblicherà il bando per l'assegnazione dell'energia elettrica nella sua disponibilità e successivamente aprirà il Portale E-Release attraverso il quale i soggetti interessati potranno presentare la manifestazione di interesse, entro i sessanta giorni successivi. Nell’ambito della manifestazione di interesse, il cliente finale energivoro, singolo o in forma aggregata, dovrà indicare il volume di energia elettrica richiesto in anticipazione che non potrà essere in nessun caso superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevanti per l’iscrizione nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica tenuto dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali. In caso di cliente finale in forma aggregata, i requisiti valgono per ciascuna delle imprese che fanno parte dell’aggregazione.
Il testo stabilisce che i clienti finali energivori interessati hanno la facoltà di richiedere al GSE l’anticipazione, per un periodo di trentasei mesi, di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine a un prezzo di cessione definito dal Gestore, da restituire in un periodo di venti anni dall’entrata in esercizio degli impianti. L’anticipazione e la restituzione dell’energia elettrica avvengono attraverso contratti per differenza a due vie, stipulati tra il GSE e i clienti finali energivori o soggetti terzi interessati, sulla base del medesimo prezzo di cessione, definito dal GSE tenuto conto del costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive. Eventuali aggiornamenti delle regole operative saranno sottoposti per l’approvazione al MASE stesso.
Il cliente finale singolo o in forma aggregata che intende presentare una manifestazione di interesse per accedere al meccanismo deve seguire la procedura guidata di registrazione sul portale Area Clienti del Gestore per l'inserimento dei propri dati anagrafici utilizzando codice fiscale e Partita IVA sul sito https://areaclienti.gse.it dove è possibile visionare anche il manuale di utilizzo. Non è possibile, in ogni caso, presentare manifestazioni di interesse per persone fisiche.
Firmando il contratto di anticipazione il cliente finale/aggregatore è tenuto a:
•    sottoscrivere, o far sottoscrivere dal soggetto terzo, uno o più contratti di restituzione relativamente al volume di energia assegnato e alle relative Garanzie di origine, entro il termine di 40 mesi successivi alla data di sottoscrizione del contratto di anticipazione;
•    sottoscrivere, o far sottoscrivere al soggetto terzo, un contratto di restituzione per ciascun impianto nel caso in cui il cliente finale intenda procedere alla restituzione da una pluralità di impianti con cui si è realizzata la nuova capacità;
•    nel caso in cui il cliente finale/aggregatore abbia fatto realizzare la nuova capacità a un soggetto terzo e, conseguentemente, abbia fatto sottoscrivere da quest’ultimo il/i contratto/contratti di restituzione, il cliente finale/aggregatore ha facoltà di sottoscrivere con il soggetto terzo un contratto di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine;
•    costituire a favore del GSE, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto di anticipazione, una garanzia autonoma incondizionata ed escutibile a prima richiesta rilasciata da istituti bancari iscritti nell’elenco delle banche presso Banca Italia o compagnie assicurative regolarmente iscritte presso l’IVASS;
•    garantire che gli impianti presentati, ai fini della restituzione, siano dotati di apposita apparecchiatura di misura dell’energia prodotta e immessa. Il cliente finale è tenuto a comunicare eventuali cause di forza maggiore o casi di ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione di nuova capacità di generazione in nessun modo imputabili o ascrivibili al cliente finale o al soggetto terzo e intervenuti nel corso dei 40 mesi successivi alla sottoscrizione, trasmettendo la relativa documentazione a comprova.
Per ogni mese del periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2027, il GSE, in relazione alla quota mensile del volume assegnato:
•    riconosce il differenziale, qualora negativo, tra il prezzo di cessione e il prezzo medio mensile di vendita sul mercato organizzato dell’energia elettrica;
•    conguaglia o provvede a richiedere al cliente finale/aggregatore il differenziale, qualora positivo, tra il prezzo di cessione e il prezzo di vendita.
La nuova capacità di generazione - per una potenza complessiva pari ad almeno il doppio di quella oggetto di restituzione - è realizzata dalle imprese tramite nuovi impianti fotovoltaici, eolici o idroelettrici di potenza minima pari a 200 kW ciascuno oppure impianti fotovoltaici, eolici o idroelettrici oggetto di potenziamento o di rifacimento che consentano un incremento di potenza pari almeno a 200 kW. La nuova capacità si riferisce ad impianti che devono entrare in esercizio successivamente alla data di sottoscrizione del contratto di anticipazione ed entro il termine di 40 mesi successivi, salvo il diritto del cliente finale/aggregatore di chiedere una proroga esclusivamente per cause di forza maggiore o nei casi di ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione della nuova capacità di generazione e sempre che questo ritardo non sia imputabile o ascrivibile al cliente finale/aggregatore o al soggetto terzo. La proroga non potrà comunque superare il termine ultimo di entrata in esercizio degli impianti del 31 dicembre 2030.

Photo Pixabay

 

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