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PATENTE A CREDITI. LE FAQ AGGIORNATE DELL’INL (da Confcooperative Terre d'Emilia)

venerdì 31 gennaio 2025

Nell’ambito della patente a crediti nei cantieri edili, il 17-1-2025, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha pubblicato ulteriori faq (nn. 18-27). Lo racconta Confcooperative Terre d'Emilia sul suo sito ufficiale.

Il sito richiama i principali punti precisando che non vi sono novità sostanziali rispetto a quanto comunicato in precedenza dall’Inl.

  • Il General contractor che affida la totalità dell’esecuzione dei lavori a terze imprese - si legge - non è tenuto al possesso della patente, in quanto tale impresa non opera “fisicamente” in cantiere e il personale utilizzato svolge in via esclusiva prestazioni di natura intellettuale.
  • La patente a crediti è obbligatoria in tutti i casi in cui si opera “fisicamente” nei cantieri (ad esempio montaggio di sanitari o infissi interni/esterni).
  • L’impresa che perde l’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III deve immediatamente richiedere la patente a crediti e, nelle more del suo rilascio può comunque svolgere le attività nel cantiere mobile (art. 27 comma 2 Dlgs. n. 81/2008).
  • Il momento in cui verificare il possesso della patente è quello dell’affidamento da parte del committente o del responsabile dei lavori (orientamento già consolidato).
  • I requisiti per richiedere la patente devono essere in possesso alla data di presentazione dell’istanza. Se i requisiti mutano successivamente alla richiesta non è necessario procedere ad alcuna modifica.
  • È chiarito che non sono previste per le legge le modalità di trasmissione dell’informazione al RLS o al RLST. È quindi possibile adempiere con qualsiasi mezzo purché tracciabile, ovviamente.
  • I servizi di pronto soccorso e/o antincendio non sono tenuti al possesso della patente trattandosi di fornitura di un servizio di intervento avente carattere meramente emergenziale.

L’ultima faq affronta l’annoso problema de possesso del Durf da parte di imprese che per la natura dell’attività non hanno i requisiti per ottenerlo. Il caso è quello di imprese impiantistiche che, per il particolare regime Iva, non versano l’imposta nel “conto fiscale” e che quindi non hanno versamenti nel complesso superiori, nell’ultimo triennio, al 10% dei “ricavi” dello stesso periodo”.

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Photo - Pixabay

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